PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA

Art. 1.
(Formazione del personale docente e non docente).

      1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con decreto da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere obbligatorio del tavolo permanente di cui all'articolo 6, dispone la realizzazione di azioni di formazione del personale docente e del personale non docente delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie per la prevenzione dei reati di pedofilia, nonché azioni di formazione e di assistenza ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

Art. 2.
(Sospensione immediata del personale docente e non docente sottoposto a procedimento penale per reati connessi a violenza sessuale su minori).

      1. Il comma 4 dell'articolo 506 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

      «4. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, soprattutto nei casi in cui il personale docente e non docente sia sottoposto a procedimento penale per reati connessi a violenza sessuale a danno di minori,

 

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la sospensione cautelare è disposta dal dirigente scolastico o dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato all'autorità giudiziaria per la convalida o la revoca entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. La sospensione di cui al presente comma non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».

Art. 3.
(Internet e mezzi di comunicazione).

      1. È vietato creare siti nella rete internet il cui contenuto sia finalizzato, direttamente o indirettamente, alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di avvisi, annunci o messaggi anche pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di soggetti minori di anni diciotto.
      2. I divieti di cui al comma 1 si estendono a qualsiasi mezzo di comunicazione, compresa la telefonia mobile.
      3. Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 a euro 50.000.
      4. Gli organi competenti delle Forze di polizia dispongono l'oscuramento dei siti della rete internet o di qualsiasi mezzo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2, i cui contenuti siano ritenuti palesemente illeciti ai sensi del comma 1, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. Il ricorso avverso l'oscuramento non può essere sottoposto ad alcuna condizione sospensiva.

Art. 4.
(Strumenti di filtraggio in internet).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007, al fine di

 

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prevedere l'estensione degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, anche ai servizi di internet messaging e di tipo chat, prevedendo altresì l'intercettazione dei contenuti di natura pedopornografica delle comunicazioni in chiaro tra gli utenti e la segnalazione del relativo indirizzo internet protocol (IP) alle Forze dell'ordine.
      2. Gli strumenti di filtraggio di cui al comma 1 si basano su parole chiave correlate a reati di pedofilia e i contenuti intercettati sono conservati all'interno di log files per un periodo di tempo adeguato per le indagini.

Art. 5.
(Ufficio antipedofilia).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la procura della Repubblica di ogni capoluogo di regione, è istituito un ufficio di magistrati con competenza specifica ed esclusiva a trattare i reati di cui all'articolo 609-quater del codice penale, anche al fine di un miglior coordinamento degli uffici delle Forze di polizia che si occupano delle indagini.
      2. Nel caso di reati sessuali perpetrati a danno di minori stranieri, l'ufficio di cui al comma 1 dispone, ove necessario, la sospensione della partenza dall'Italia del minore straniero sino al completo accertamento del reato, adottando ogni provvedimento necessario alla tutela dello stesso anche in ottemperanza alle norme internazionali e, in particolare, alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 6.
(Tavolo permanente).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, entro due mesi

 

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dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo permanente per la lotta contro i reati di pedopornografia realizzati anche attraverso internet, di seguito denominato «tavolo permanente». Il tavolo permanente è composto da esperti nominati dal Ministero dell'interno, dal Ministero delle comunicazioni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della salute, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministro delle politiche per la famiglia, dai rappresentanti delle associazioni attive nella lotta e nel contrasto dei reati e degli abusi contro i minori e da esperti di psicologia infantile e sessuologia, dalle società che operano nei settori degli internet provider, dei servizi postali, della telefonia fissa e mobile, dai rappresentanti dei produttori della pubblicità televisiva e dalle associazioni televisive. La partecipazione al tavolo permanente è gratuita.
      2. Nello stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti i compiti del tavolo permanente miranti anche a individuare azioni e strumenti per una corretta informazione e un'adeguata prevenzione del fenomeno della pedofilia e studi e analisi volti a facilitare l'armonizzazione delle norme di contrasto contro i reati di pedopornografia a livello internazionale.
      3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono devoluti ad un fondo speciale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sulle attività svolte dal tavolo permanente.

Art. 7.
(Sorveglianza speciale).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni,

 

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è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «3-bis) coloro che, già rinviati a giudizio per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, per i loro comportamenti debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minori».

Capo II
SANZIONI PENALI

Art. 8.
(Reato di pedofilia e pedopornografia culturale).

      1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 414-bis. - (Pedofilia e pedopornografia culturale). - Chiunque, con qualsiasi mezzo o forme di espressione, promuova o legittimi pubblicamente o ancora diffonda giudizi di favore o legittimanti, istighi a commettere o effettui apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dieci anni».

Art. 9.
(Esclusione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti).

      1. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

 

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Art. 10.
(Omessa denuncia di reato in danno di minore).

      1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 364-bis. - (Omessa denuncia di reato in danno di minore). - Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la reclusione fino a tre anni».

Art. 11.
(Ulteriori modificazioni al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 600-bis, secondo comma, le parole: «di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dai dieci ai diciotto anni», le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni» e le parole: «con la multa non inferiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa non inferiore a euro 10.000»;

          b) all'articolo 600-bis, terzo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni e con la multa non inferiore a euro 10.000»;

          c) all'articolo 600-ter, terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni» e le parole: «con la multa da euro 2.582 a euro 51.645» sono sostituite dalle

 

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seguenti: «con la multa da euro 5.000 a euro 55.000»;

          d) all'articolo 600-quater, primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni» e le parole: «non inferiore a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 5.000»;

          e) all'articolo 600-septies, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Nel caso di condanna per i delitti di cui al primo comma, deve essere prescritto al condannato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso sono prescritte le relative modalità e possono essere imposti controlli e limitazioni»;

          f) all'articolo 609-quater, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Nell'ipotesi in cui il denunciato sia il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore, il giudice dispone che gli incontri tra il minore e il presunto abusante avvengano in maniera protetta, con la prescrizione di controlli e precise modalità»;

          g) all'articolo 609-septies:

          1) al primo comma, le parole: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter»;

          2) al quarto comma, il numero 5) è abrogato;

          h) all'articolo 609-nonies, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «3-bis) il divieto di dimora nell'ambito del luogo di residenza e di domicilio della vittima»;

          i) all'articolo 609-decies, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti

 

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parole: «ed entrambe le autorità giudiziarie, sulla medesima notizia di reato, con riferimento alle specifiche competenze, procedono stabilendo un coordinamento dell'attività investigativa»;

          l) dopo l'articolo 609-decies, all'interno della sezione II, è inserito il seguente:

          «609-decies.1. - (Prescrizione). - I reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, in deroga alla normativa vigente, sono imprescrittibili».

Art. 12.
(Vincolo ai benefìci della liberazione anticipata, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare e previsione dell'interdizione dai pubblici uffici).

      1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la concessione dei benefìci della liberazione anticipata, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare è possibile solo se il condannato si è sottoposto a terapia psicologica.
      2. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui all'articolo 28 del medesimo codice.

Art. 13.
(Falsa denuncia).

      1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonime o sotto falso nome, dirette all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella ha obbligo di riferire, afferma falsamente essere avvenuto uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies

 

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del codice penale, ovvero simula le tracce di tali reati, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarli, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
      2. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonime o sotto falso nome, dirette all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella ha obbligo di riferire, incolpa di uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale taluno sapendolo innocente, ovvero simula a carico dello stesso sospetto le tracce di tali reati, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
      3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata se dal fatto deriva una condanna per i reati di cui ai medesimi commi.

Art. 14.
(Ammissibilità delle intercettazioni).

      1. Dopo la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente:

          «f-ter) delitti previsti nel caso di adescamento di minorenni attraverso le reti telematiche e i mezzi di comunicazione anche elettronica, compresa la telefonia mobile».

Capo III
NORME FINALI

Art. 15.
(Commissione parlamentare).

      1. È istituita una Commissione parlamentare, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) vigilare e indagare sul fenomeno dilagante della pedopornografia anche a mezzo internet;

 

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          b) verificare le dimensioni reali di tale fenomeno;

          c) individuare ogni forma di prevenzione possibile;

          d) individuare più adeguate misure per contrastare il reato di pedofilia;

          e) rafforzare le forme di intervento e di controllo in materia;

          f) esprimere parere sugli atti governativi i cui contenuti siano volti a disciplinare o deregolamentare i settori dell'uso delle nuove tecnologie nei mezzi di comunicazione anche elettronica, della scuola, della famiglia, della salute, della sicurezza e più in generale dei settori di interesse per la lotta ed il contrasto dei reati contro i minori;

          g) riferire ogni anno al Parlamento.

      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      4. Sulla base dei risultati dell'attività della Commissione, il Governo promuove ogni ulteriore iniziativa, anche nelle sedi competenti dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, volta ad un maggiore ed efficace contrasto del fenomeno della pedofilia e della pedopornografia.